Borgo San Lorenzo: tre inserimenti lavorativi di persone svantaggiate sospesi per negligenza

PRC Borgo San Lorenzo 8 luglio 2015 0
Borgo San Lorenzo: tre inserimenti lavorativi di persone svantaggiate sospesi per negligenza

Rifondazione Comunista Borgo San Lorenzo – Gruppo Consiliare “L’Altra Borgo-PRC”

Amministrazione di Borgo San Lorenzo: tre inserimenti lavorativi di persone svantaggiate sospesi per negligenza e per gravi responsabilità politiche. Una situazione inaccettabile da recuperare in fretta per il rispetto dei diritti e per la tutela dei soggetti coinvolti. Presentata interrogazione dal Gruppo L’Altra Borgo – PRC

 

Circolava da un po’ di tempo la voce che il Comune di Borgo San Lorenzo avrebbe messo alla porta tre lavoratori diversamente abili. Proprio la scorsa settimana si è avuta la conferma, che da notizia diventa un fatto. Non un semplice fatto di cronaca ma un grave episodio di rilevanza politica, esito delle scelte dell’amministrazione borghigiana.

Non si sa ancora molto delle ragioni che hanno portato a questa scelta: forse un cavillo burocratico, come è stato richiamato da più parti, o forse una discutibile interpretazione delle modifiche della legislazione in materia che avrebbe di fatto portato l’amministrazione comunale al blocco del rinnovo della Convenzione tra il Comune e la cooperativa che ha curato il progetto per gli inserimenti lavorativi.

E certo non si capisce perché la questione sia emersa soltanto adesso, con un ritardo inaccettabile considerato che la legislazione sugli affidamenti di servizi e prestazioni a cooperative sociali ha subito le ultime modifiche attraverso la Legge di Stabilità approvata ben 8 mesi fa. Se il tema fosse stato affrontato prima della scadenza della Convenzione (30 giugno u.s.) con ogni probabilità la sospensione/licenziamento dei tre soggetti interessati avrebbe potuto essere scongiurata.

Non vogliamo pensare che dietro a questa negligenza si nascondano meri calcoli di bilancio. Sarebbe gravissimo se per risparmiare poche migliaia di euro attraverso l’ennesima attivazione di una gara al massimo ribasso, questa amministrazione si fosse sentita in diritto di ledere la fragilità di persone per le quali gli inserimenti lavorativi coincidono con dignità personale, integrazione sociale e sviluppo delle potenzialità di autonomia.

Sarebbe inaccettabile se, per l’ennesima volta, ci si trovasse di fronte ad una ricerca di risparmio consumata sulla pelle delle persone (in questo caso per di più svantaggiate) e sui loro diritti. D’altronde sempre più spesso, con la scusa dei tagli e della mancanza di risorse, si assiste ad una sostituzione del lavoro dei dipendenti comunali o in appalto con forme di volontariato. È di pochi giorni fa la notizia di impiegare alcuni migranti presenti sul territorio per provvedere al decoro urbano del comune, o di utilizzare otto lavoratori in mobilità in ambito amministrativo e di lavori pubblici, il tutto a costo zero per l’amministrazione.

Noi crediamo che sostituire il lavoro equamente retribuito con forme di volontariato sia un grave attacco alla dignità dei lavoratori. In nome del risparmio e della virtuosità del comune, si avalla la logica dell’austerità e dei tagli che tutti i governi degli ultimi anni ci hanno imposto. Lo stesso accade per i lavori che l’amministrazione appalta a società e a cooperative, i cui lavoratori, come accade oggi e come è già successo purtroppo in passato (si veda ad esempio i lavoratori della raccolta della carta), possono trovarsi dall’oggi al domani senza lavoro appena le convenzioni con il comune vengono messe in discussione.

E’ inutile che adesso si tenti di scaricare le responsabilità sui tecnici scelti dall’amministrazione. La responsabilità è politica ed è del sindaco, della giunta e della maggioranza che la sostiene.

È necessario prima di tutto fare chiarezza su quanto avvenuto: è per questo che abbiamo appena presentato una interrogazione urgente rivolta al Sindaco e all’Assessore competente. Allo stesso modo ci adopereremo al fine che la convenzione venga ripristinata e le persone licenziate possano tornare a riprendersi il loro lavoro, e la loro vita.

 

Qua di seguito trovate il testo dell’interrogazione

All’attenzione del Presidente del Consiglio Comunale

Gabriele Timpanelli

 

Interrogazione a risposta orale e scritta

 

Oggetto: “Mancato rinnovo da parte del Comune di Borgo San Lorenzo della Convenzione per l’inserimento lavorativo di tre soggetti svantaggiati”. L’Altra Borgo-Rifondazione Comunista chiede che l’Amministrazione Comunale spieghi le ragioni di questa assurda decisione e torni immediatamente sui propri passi e/o risolva in tempi rapidi la questione per tutelare le tre persone e garantire i loro diritti.

 

Vista la “Convenzione tra l’Amministrazione Comunale di Borgo San Lorenzo e la Cooperativa Ulisse per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate” sottoscritta nell’anno 2014 e avente durata dal 01/07/2014 al 30/06/2015;

Visto il “Progetto di inserimenti lavorativi presso il Comune di Borgo San Lorenzo”  (con decorrenza 1 luglio 2014) redatto dalla Cooperativa Ulisse che indicava tra gli obiettivi quello di “…continuare (iniziato già nel 2005 e annualmente rinnovato) l’inserimento lavorativo di tre persone svantaggiate diverse tra loro, anagraficamente e tipologicamente, ormai radicate in un sistema operativo stabile per organizzazione e calendarizzazione [...] e che riportava in maniera specifica per ognuno dei tre soggetti, mansioni e finalità sia da un punto di vista educativo che di acquisizione di abilità e capacità;

Considerato che per effetto della suddetta Convenzione e sulla base del sopracitato progetto i tre soggetti sono stati impiegati per anni dal Comune di Borgo San Lorenzo in mansioni diverse all’interno degli uffici comunali con ottimi risultati personali (in termini di abilitazione/riabilitazione, socializzazione, acquisizione di abilità relazionali) e con grandi riconoscimenti sia da parte dei dipendenti comunali che dei cittadini fruitori dei servizi;

Letta la L. 381/1991 che all’art. 1 comma b) dice che “le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunita’ alla  promozione  umana  e  all’integrazione sociale dei cittadini attraverso [...] lo svolgimento di attività [...] di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate” e che all’art. 5 (Convenzioni) specifica che  “Gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti  della  pubblica  amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che  svolgono  le  attivita’  di  cui all’articolo 1, comma 1, lettera b),  per  la  fornitura  di  beni e servizi  diversi  da  quelli socio-sanitari  ed  educativi,  purche’ finalizzate a creare opportunita’ di  lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1. 

 

Preso atto: 

-        del parere AVCP ( Autorità Vigilanza Contratti Pubblici ) determinazione n. 3 del 01/08/2012 – Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi art. 5, comma 1 L.381/91-  in cui si richiamano le ragioni della realizzazione di Convenzioni con cooperative sociali di tipo B per avviare progetti di inserimento lavorativo con soggetti richiamati nell’art..4 della stessa legge.

-     delle modifiche introdotte dalla Legge 190 /2014 (Legge di Stabilità 2015), che ha introdotto (art. 1 – comma 610) una modifica all’art. 5 della legge 381/91.

-       che nel merito di tali modifiche l’Alleanza delle Cooperative Italiane ha emesso una Nota sulla questione specifica delle “Convenzioni per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate con coop. Sociali” ex art. 5 , comma 1 legge 381/1991:

L’art. 5 della legge 381/1991, modificato dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) prevede la possibilità per gli enti pubblici compresi quelli economici e le società a partecipazione pubblica, di stipulare convenzioni con le cooperative sociali di inserimento lavorativo, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, per importi inferiori alle soglie comunitarie. 

La modifica all’istituto prevista dall’art. 1, comma 610, della Legge di Stabilità 2015 prevede che tali convenzioni siano stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza.

La disposizione in oggetto si inserisce nell’alveo interpretativo dei precedenti giurisprudenziali e ripreso dalle Linee Guida dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con la determina n. 3/2012 “Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5.

Le convenzioni devono creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1, della legge 381/1991 (comprendendo anche la salvaguardia degli inserimenti già esistenti). Per quanto concerne la tipologia delle persone svantaggiate queste sono solo quelle tassativamente elencate al citato primo comma dell’articolo in esame..

Per quanto attiene ai modi per realizzare l’incremento occupazionale di persone svantaggiate, l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella citata Determinazione n.3/2012 rileva come, nella prassi, il percorso di inserimento lavorativo venga attuato dalle cooperative per il tramite di programmi di inserimento personalizzati per ciascuna persona svantaggiata che presti servizio nell’ambito dell’appalto affidato con convenzione ex art. 5 della legge 381 del 1991.

Il comma introdotto dalla legge di Stabilità 2015, di fatto, rispecchia quanto era previsto già dalle Linee Guida dell’AVCP, ovvero l’obbligo di rendere nota la volontà di procedere alla stipula di una convenzione con la pubblicazione di un avviso pubblico e, in applicazione dei generali principi di buona amministrazione, economicità, efficacia e trasparenza attraverso l’esperimento di una procedura di tipo negoziato tra le cooperative sociali.

Di rilievo è il tema, legato a qualsiasi tipologia di gara in cui siano impiegate le cooperative sociali, del criterio di valutazione dell’offerta (in particolare per la valutazione del progetto di inserimento lavorativo), che preferibilmente si individua in quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del Codice dei contratti.

 Richiamata la Nota ANAC ( Autorità Nazionale Anti Corruzione ) del 27 maggio 2015 a firma Raffaele Cantone in cui si conferma quanto sopra indicato sia dalla Nota ACI sia  dal parere AVCP del 2012 e nello specifico: “Ai sensi dell’art. 5 della l. 381/1991, sopra riportato, dunque gli enti pubblici possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo b), finalizzate alla fornitura di determinati beni e servizi – diversi da quelli socio-sanitari ed educativi – in deroga alle procedure di cui al d.lgs. 163/2006, purché detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e purché siano finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1”.  E ancora: “…è possibile procedere alla pubblicazione, sul proprio profilo committente, di un avviso pubblico, atto a rendere nota la volontà di riservare parte degli appalti di determinati servizi e forniture alle cooperative sociali di tipo B, per le finalità di reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. In applicazione dei generali principi di buona amministrazione, economicità, efficacia e trasparenza (oltre che, in alcuni casi, di specifiche disposizioni di legge regionale), l’ente, ove sussistano più cooperative interessate alla stipula della convenzione, promuove l’esperimento di una procedura competitiva di tipo negoziato tra tali soggetti. In tali casi, nella lettera di invito, l’ente specifica gli obiettivi di inserimento sociale e lavorativo che intende perseguire mediante la stipula della convenzione ed i criteri in base ai quali verranno comparate le diverse soluzioni tecniche presentate da parte delle cooperative”.

Considerato che un progetto di inserimento lavorativo necessita di una serie di elementi che lo compongano per non risultare mera somministrazione di manodopera e che quanto progettato ed eseguito sino ad oggi dalla cooperativa esecutrice del progetto risponde alle caratteristiche richieste relativamente ad attività di tutoraggio, formazione e problem solving di situazioni di conflitto all’interno dell’esecuzione del progetto stesso.

Preso atto che, alla scadenza della sua durata, il 30 giugno u.s., la suddetta Convenzione non è stata rinnovata dall’Amministrazione Comunale facendo così cessare gli inserimenti e l’impiego delle tre persone;

 Appurato quindi che nella sostanza delle modalità di affidamento o stipula di convenzioni le modifiche normative apportate dalla Legge di stabilità 2015 al comma 1 dell’art. 5 della legge 181/91 non introducono nessun elemento ostativo alla prosecuzione e/o rinnovo della attività di inserimento lavorativo dei tre soggetti svantaggiati oggetto di questa interrogazione;

Tutto ciò premesso, giudicata incomprensibile e non condivisibile la decisione di far cessare l’attività di inserimento lavorativo dei tre soggetti svantaggiati, decisione che rischia per altro di avere effetti umanamente devastanti per gli interessati, la sottoscritta Consigliera Comunale chiede al Sindaco e all’assessore competente di riferire:

Le motivazioni che hanno portato l’Amministrazione Comunale a non rinnovare la citata Convenzione o a bandire, come ventilato, una selezione pubblica tra cooperative sociali per il rinnovo ti tale progetto e quindi a far cessare gli inserimenti lavorativi dei tre soggetti “svantaggiati”;

Se e come si intenderà procedere per salvaguardare i diritti e le tutele dei tre soggetti coinvolti reinserendoli nei loro contesti lavorativi indicandone la tempistica precisa;

Se siano state ravvisate da codesta Amministrazione irregolarità o non corrette procedure nella stipula e attuazione della Convenzione in oggetto o se si valuti tale Convenzione non più conforme con la normativa vigente spiegando (in entrambi i casi ipotizzati) le ragioni per le quali non si sia provveduto ad intervenire sulla questione prima della scadenza della Convenzione stessa trovando una soluzione che potesse evitare la “sospensione-licenziamento” dei tre soggetti svantaggiati;

La tipologia e le specificità delle Convenzioni stipulate dalle precedenti Amministrazioni sugli inserimenti in oggetto;

Se questa Amministrazione consideri o meno rilevante la funzione degli inserimenti lavorativi ai fini delle politiche sociali volte alla tutela e alla riabilitazione dei soggetti svantaggiati o a “rischio”.

 

Borgo San Lorenzo, 06 luglio 2015

Claudia Masini

L’Altra Borgo-Rifondazione Comunista

 

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