Centrale a Biomasse: una interrogazione in consiglio regionale

PRC Borgo San Lorenzo 22 gennaio 2016 0
Centrale a Biomasse: una interrogazione in consiglio regionale

Circoli Rifondazione Mugello

Ad inizio gennaio avevamo pubblicato un nostro comunicato in merito alla realizzazione della centrale a biomasse a Petrona, che trovate qui.

Pochi giorni fa il gruppo consiliare Sì -Toscana a Sinistra, che è sostenuto anche da Rifondazione ha presentato una interrogazione per fare maggiore luce sulla vicenda.

Qua di seguito il comunicato del gruppo consiliare

“Centrale di Petrona: più che biomasse, una massa di bugie e violazioni di legge. La Toscana deve prevedere per simili impianti la Valutazione di Impatto Ambientale obbligatoria, rispettando le normative europee ”.

Tommaso Fattori, capogruppo di Sì Toscana a Sinistra e membro della commissione ambiente del consiglio regionale, si schiera a fianco dei cittadini mugellani contrari all’impianto di Petrona, una vicenda sulla quale Sì Toscana a Sinistra ha presentato, da ottobre ad oggi, due interrogazioni, al momento rimaste senza risposta da parte della giunta, malgrado il termine sia scaduto.

Dice Fattori “purtroppo non è un gioco di parole, è un fatto: qui non ci troviamo davanti a biomasse ma ad una massa di bugie e violazioni di legge. Ci dicono che si tratterà di una centrale a biomasse ma poi, leggendo studi scientifici come quello di iBionet, il più autorevole osservatorio interuniversitario in materia, si scopre che nel Mugello non vi è la disponibilità di biomasse sufficienti per alimentare un simile impianto, ad un prezzo che sia economicamente sostenibile. Nè l’impresa Renovo ha presentato, come avrebbe dovuto, gli accordi di reperimento della biomassa locale e cioè un piano di coltivazione che mostri da dove proverrebbe la legna da bruciare nel suo impianto.”

Aggiunge Fattori “il diavolo è nascosto nei dettagli, dato che la normativa potrebbe consentire all’impianto di bruciare in un prossimo futuro anche parte dei rifiuti urbani, ossia l’organico essiccato, spesso impuro perchè può contenere parti di plastiche a altri materiali fortemente inquinanti. Insomma, la centrale potrebbe trasformarsi ben presto in un inceneritore, collocato in una zona che, per le sue caratteristiche geomorfologiche e per il fenomeno dell’inversione termica, farebbe stagnare le polveri sottili a fondo valle. In altri termini, stiamo parlando di insostenibilità economica e ambientale ma anche di cattivo uso di soldi pubblici”. “Qui si apre infatti un ulteriore capitolo” aggiunge Fattori “che si affianca al tema degli incentivi per le false energie rinnovabili. In questo caso sono stati usati circa 850 mila euro della regione per la riqualificazione delle aree degradate, dato che questa è una zona piena di cappannoni vuoti e abbandonati, salvo poi aver collocato la futura centrale in un’area vergine.”

Secondo Fattori “quel che è più grave è che si è autorizzato la costruzione dell’impianto senza aver fatto alcuna Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), come invece richiederebbe la normativa europea (direttiva 2011/92/UE). Questo per il semplice motivo che la legge regionale che regola la materia (legge 10 del 2010) non è appunto adeguata alle norme comunitarie, esattamente come la legge della Regione Marche, del tutto identica alla nostra, e dichiarata incostituzionale dall’Alta Corte nel 2013. Cosa che è stata ribadita in una recente sentenza del TAR della Toscana, a proposito di un caso simile a quello della centrale di Petrona. Come Sì Toscana a Sinistra abbiamo sollevato la questione ben 4 mesi fa, con un’ interrogazione rivolta alla Giunta e al Presidente Rossi che è rimasta senza risposta. Un fatto gravissimo e un’ evidente ammissione di colpa.”

“Ma anche la Renovo non ha rispettato regole e prescrizioni: avrebbe dovuto iniziare i lavori entro un anno dalla notifica dell’autorizzazione a costruire l’impianto e non l’ha fatto, cosa gravissima che comporterebbe l’automatico annullamento dell’autorizzazione. La Renovo ha tuttavia iniziato ugualmente a costruire, seppur in ritardo, sforando anche i tempi per la comunicazione di inizio lavori.” “Quel che indigna” aggiunge Fattori “è che l’autorità pubblica non è stata da meno, e invece di ritirare immediatamente l’autorizzazione a costruire, per il non rispetto del termine previsto di un anno da parte della Renovo, ha avviato un procedimento di revoca debolissimo, basato solo sul ritardo della notifica di inizio lavori. Il che significa che la Città Metropolitana di Firenze fa veramente di tutto pur di consentire alla Renovo di costruire l’impianto e per questo è disponibile a chiudere non un occhio ma tutti e due”. “E’ proprio questa cecità e questa assenza dell’amministrazione pubblica a spaventare, i cittadini e i comitati della zona non sanno a chi rivolgersi per presentare le proprie diffide, dato che le funzioni in materia sono ormai passate dalle ex Province alla Regione, assieme a tutto il personale che se ne occupava, ma, per quanto concerne i procedimenti iniziati prima di quest’anno, la Regione continua a dire ai cittadini di rivolgersi alla Città Metropolitana, che però non ha più il personale competente e dove i telefoni squillano a vuoto”.

Conclude Fattori “è l’ora di tornare a rispettare tutti le regole, a tutela della salute e dell’ambiente, e di investire sulle vere energie rinnovabili anzichè su operazioni dubbie e dal deciso sapore speculativo”.

Qua di seguito il testo dell’interrogazione

OGG: Interrogazione orale urgente

“In merito a possibili irregolarità dell’ avvio della procedura di revoca dell’A.U. n.2410/2014 instaurato il 29 dicembre u.s. dalla competente Direzione della Città Metropolitana di Firenze, le cui funzioni dal 1°gennaio c.a. sono attribuite alla Regione Toscana”;

 

Premesso che la Regione Toscana a partire dal 1° gennaio c.a. ha riassunto le competenze in materia tra l’altro di Ambiente, Rifiuti, Energia  già attribuite alle Province Toscane e per quel che riguarda la Provincia di Firenze, alla Città Metropolitana di Firenze ;

Considerato che la Provincia di Firenze, con Atto Dirigenziale n.2410 del 23.06.2014 ( pratica 240.38.36.14) ha concesso ai sensi della LRT.39/2005 e s.m.i. alla Ditta Renovo Bioenergy Scarperia srl  ( nominata d’ora in avanti come Renovo) l’Autorizzazione Unica ( A.U.) alla costruzione e all’esercizio della Centrale termoelettrica a biomasse da 0,999 MW da ubicarsi nel PIP di Petrona –la Torre nel Comune di Scarperia e San Piero, a condizione che venissero rispettate  le “prescrizioni generali” stabilite, tra cui , alla lettera b) iniziare i lavori entro 1 anno dalla data di rilascio dell’autorizzazione e alla lettera e) inviare all’Amm. Prov.le e al Comune di Scarperia e San Piero settore Urbanistica e Edilizia la comunicazione di inizio lavori almeno sette (7) giorni prima dell’inizio degli stessi,  nonché le “ prescrizioni speciali” tra cui, alla lettera i) la presentazione prima dell’inizio dei lavori degli accordi di reperimento della biomassa locale e  per la fase di cantierizzazione la prescrizione alla lettera j)  secondo cui l’avvio dei lavori è condizionato alla realizzazione ed al collaudo degli interventi previsti per la messa in sicurezza idraulica del PIP;

Preso atto che la Città Metropolitana, subentrata nelle funzioni in materia  alla Provincia di Firenze,  con nota a firma del Responsabile P.O. Qualità ambientale prot.0689229 del 28.12.2015  inviata mediante p.e.c. alla Ditta Renovo e p.c. al Comune di Scarperia e San Piero Serv. Urbanistica, ha comunicato ai sensi dell’art.10 bis della legge 241 90 e s.m.i. l’avvio del procedimento di revoca di detta A.U.  a causa  delle seguenti inadempienze alle prescrizioni generali e speciali  1) la comunicazione di inizio lavori è stata presentata in ritardo rispetto al termine stabilito 2) la comunicazione non è stata presentata con almento 7 (sette) giorni di anticipo rispetto all’inizio lavori 3) la comunicazione di inizio lavori è stata presentata non completa degli allegati previsti al punto i) dell’Atto dirigenziale 2410/2014 4) la comunicazione non è stata presentata sulla modulistica della Amministrazione.  La Città Metropolitana con detta nota ha anche  diffidato la Renovo a iniziare i lavori nelle more della conclusione del provvedimento ed assegnato il termine di 30 gg. alla Ditta per presentare osservazioni scritte, ed eventuali documenti;

Ritenuto che il procedimento di revoca notificato sia fondato non solo sull’unica disposizione di legge invocata nel testo, art.10 bis L.241/90 e s.m.i. che ha ad oggetto “comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza”,  come  dimostra l’avere accordato 30 gg. di tempo alla Ditta Renovo per le osservazioni, laddove l’art. 10 bis ne avrebbe previsti solo 10, o ancor più la diffida ad iniziare i lavori,  ma sulle previsioni dell’art.19” decadenza revoca e sospensione “ dell’A.U., contenuto nella LRT.39/2005 “Disposizioni in materia di energia” e s.m.i. ;

Ritenuto altresì che il procedimento di revoca notificato, oltre alla incompleta indicazione delle disposizioni di legge, contenga una omissione di grande portata perché nel contestare in data 28 dicembre u.s. alla Renovo le inadempienze e ritardi sopra menzionati non ha incluso l’inadempienza fondamentale, il mancato inizio dei lavori entro 1  anno che , non essendo in atto proroghe, scadeva appunto il 28 Dicembre e che di per se’ comporta la decadenza dal permesso a costruire ai sensi dell’art.15 del T.U. edilizia (DPR 380/2001) che opera di diritto e che può al più richiedere un provvedimento dichiarativo da parte dell’autorità competente, in questo caso la Città Metropolitana, e con efficacia comunque da subito; 

Considerato in proposito che, giunti al 28 dicembre u.s., in alcun modo la Renovo poteva recuperare il ritardo nell’inizio dei lavori indicando tale data nella denuncia di inizio lavori, o apponendo, come ha fatto il giorno 29, la cartellonistica di cantiere in quanto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che non bastano per dimostrare l’inizio dei lavori ed evitare la decadenza dal titolo abilitativo atti formali o l’esecuzione di lavori puramente simbolici o preparatori quali appunto la denuncia di inizio, l’apposizione della cartellonistica o la recinzione di cantiere;

Rilevato  che tale circostanza fattuale di mancato inizio dei lavori  entro 1 anno è testimoniata dal verbale dei Vigili Urbani Distretto Scarperia e San Piero relativo all’accertamento eseguito in data 29 Dicembre u.s. per far rispettare la diffida di cui sopra e trasmesso con p.e.c. reg.n.116/2015 DSI prot.17906 alla Città Metropolitana e p.c. al Comune di Scarperia settore Edilizia Privata e Urbanistica, nel quale si attesta che “ Nell’area destinata alla edificazione della centrale termoelettrica  non è stata rilevata la presenza di lavori in corso” ; 

Richiamata la ratio delle disposizioni in materia di mancato inizio/fine dei lavori entro i termini che è quella di tutelare l’interesse pubblico per una effettiva utilizzazione delle aree edificabili in tempi certi e  rilevato come nel caso del PIP di Petrona La Torre l’interpretazione della Provincia di Firenze di far decorrere l’anno di tempo per l’inizio dei lavori dal momento del  materiale ritiro dell’A.U.da parte della Renovo ( che ha lungamente indugiato nonostante i solleciti ), anzichè dall’emanazione dell’A.U.,  abbia già determinato un ritardo nell’utilizzo di tali aree edificabili di oltre sei mesi, decorrendo il termine dal 29 dic. 2014 anziché dalla pubblicazione dell’Atto Dirigenziale 2410 del 23 giugno 2014;

Rilevato infine come la mancata contestazione dell’avvenuta scadenza del termine per l’inizio dei lavori, in presenza di una  diffida ad iniziare gli stessi in attesa della conclusione del provvedimento che comporta la sospensione dei termini, possa instaurare un contenzioso con la Ditta che potrebbe richiamarsi a sentenze quali ad es. TAR Toscana sez.III sentenza 2447 del 12.07.2010 secondo cui “ il decorso del termine annuale di decadenza del titolo edilizio presupppone  l’efficacia del titolo stesso, pertanto non decorre se la P.A. abbia sospeso il titolo in attesa del nulla-osta idrografico”. Come pure potrebbe ingenerare il dubbio, nell’opinione pubblica contraria alla costruzione dell’impianto, che sia insorto qualche problema ostativo all’inizio dei lavori come ad es.una eventuale mancata acquisizione   di nulla osta idrogeologico e che  la diffida sia di fatto funzionale a sospendere la decorrenza del termine dell’inizio lavori, così da farla riprendere al momento del completamento dell’iter certificativo della realizzazione e collaudo degli interventi previsti per la messa in sicurezza idraulica, la cui carenza avrebbe precluso l’inizio dei lavori come  da prescrizione  lettera j) soprarichiamata;

                                      Interroga la Giunta Regionale per sapere

 

-quale giudizio dia  in merito alla correttezza e completezza del procedimento di revoca della A.U. n.2410 del 23.06.2014 avviato con p.e.c. prot.0689229 del 28.12.2015  dalla  Direzione della Città Metropolitana citata in premessa, dal 1° gennaio rientrata nelle competenze della Regione, ed eventualmente con quali modalità intenda agire, anche in autotutela, in ordine a quanto descritto in merito alla mancata contestazione dell’avvenuta scadenza del termine di avvio lavori;

-se non ritenga necessario e urgente, a tutela dell’interesse pubblico sopra richiamato, l’adozione del provvedimento dichiarativo dell’avvenuta scadenza del termine inizio lavori , con revoca immediata dell’ Autorizzazione Unica n.2410 del 23.06.2014.

 

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